Documenti di costituzione e riferimenti normativi

I PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) svolgono una forma di tutela del territorio esclusiva della Regione Lombardia, intrapresa con l’approvazione della Legge Regionale 30 novembre 1983 n.

I PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) svolgono una forma di tutela del territorio esclusiva della Regione Lombardia, intrapresa con l’approvazione della Legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86, denominata “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”.

Una legge che denota una forma di gestione innovativa dell’ambiente, capace di incentivare le organizzazioni territoriali e la realizzazione di un sistema di network che parte dagli enti per raggiungere anche stakeholder privati, nonché la cittadinanza.

Attualmente le procedure di riconoscimento e di gestione dei Plis fanno riferimento alla DGR 12 dicembre 2007, n. 8/6148 “Criteri per l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale“.

Si tratta di parchi istituiti da una o più amministrazioni comunali che condividono la volontà di prendersi cura di una parte del proprio territorio con l’obiettivo di tutelare, valorizzare, rivalutare zone e diversa vocazione (agricolo-rurale, naturalistica), aree periurbane ed in genere ambiti da salvaguardare, per la loro valenza storico culturale e paesaggistica, che in questo modo vengono sottratti all’urbanizzazione, al degrado e all’abbandono.

Da un punto di vista della pianificazione territoriale, il parco locale si distingue nettamente dalle altre tipologie di aree protette regionali e provinciali, anche dal punto di vista delle modalità di gestione e dell’iter di riconoscimento. In questo senso gli strumenti a cui fare riferimento sono quelli dettati dalla pianificazione urbanistica comunale, come il PGT, all’interno della quale vengono definiti disciplina di salvaguardia, modalità di funzionamento e obiettivi di tutela dell’area.

Lo strumento normativo che stabilisce il rapporto esistente tra parco locale e pianificazione urbanistica è lo stesso  (Piano di Governo del Territorio) all’interno del quale le amministrazioni indicano la proposta di perimetro individuato, l’inquadramento territoriale del Parco, i criteri di compensazione per gli interventi eventualmente ammessi (Documento di Piano), l’uso delle aree incluse (Piano delle Regole) e gli interventi previsti sulle aree verdi e sui corridoi ecologici del Parco (Piano dei Servizi) ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 12 dicembre 2007 n. 8/6148 “Criteri per l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di PLIS” (art. 8).

Da qui l’importanza del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) di durata minima triennale, che rappresenta nello specifico uno strumento pianificatorio di ampio respiro, ma soprattutto uno strumento attuativo del Parco con funzione strategica e programmatica grazie al quale individuare molte delle azioni concrete da realizzare nel PLIS e le risorse finanziarie richieste tramite una condivisione di intenti da parte delle realtà locali che lo compongono.

La condivisione con gli attori locali lo definisce così un documento di governance del territorio in grado di coniugare gli interessi e le peculiarità dei singoli comuni con quelli del Parco da un punto di tutela, salvaguardia, realizzazione degli interventi (art. 9.5 DGR 12/2007).

Il riconoscimento del PLIS da parte provinciale prevede la possibilità di scelta tra due modalità di gestione: da una parte la convenzione tra Comuni, per mezzo della quale si identifica il Comune capofila, dall’altra il consorzio, in cui l’Ente locale territorialmente dotato di autonomia giuridica e finanziaria a svolgere il ruolo di Ente gestore: in questo caso è prevista la nomina di un Consiglio di Amministrazione e di un Presidente, previa Assemblea dei Sindaci.

Infine l’atto ufficiale di riconoscimento del Parco e del suo valore di “sovracomunale” è di competenza delle Province ai sensi della Legge regionale 5/01/2000 n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, alle quali spetta “… la determinazione delle modalità di pianificazione e gestione e l’erogazione di contributi ordinari e straordinari agli enti gestori …” (art. 3 comma 58).

all. L.R. 86/83

Ultimo aggiornamento

16 Marzo 2023, 14:04