Regolamento GEV

Regolamento di Servizio del Nucleo Operativo Della Vigilanza Ecologica Volontaria del Raggruppamento di Comuni del Plis del Po e del Morbasco Approvato dalla Questura di Cremona   Art.

Regolamento di Servizio del Nucleo Operativo Della Vigilanza Ecologica Volontaria del Raggruppamento di Comuni del Plis del Po e del Morbasco

Approvato dalla Questura di Cremona

 

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Il presente regolamento definisce l’organizzazione del servizio di Vigilanza  Ecologica Volontaria del raggruppamento di Comuni del PLIS (Parco di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco), del quale il Comune di Cremona è amministrazione  comunale referente.

1.2 Il regolamento è redatto nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione Italiana, che prevede al comma 2 la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, dei principi della Legge Regionale n.86 del 1983 “Piano generale  delle aree regionali protette”  successive modifiche, della Legge Regionale n. 9/2005 “Nuova disciplina del servizio di vigilanza ecologica”, così come integrata dalla Legge Regionale n. 12 del 21/5/2020 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2009, numero 3832 riguardante l’individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie.

1.3 Il regolamento rispetta quanto disposto dall’art. 4 dalla Convenzione stipulata tra i Comuni del PLIS, per la gestione coordinata del servizio di vigilanza ecologica volontaria (GEV), ex art.30 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267,previsto tra le funzioni della gestione associata. Il compito di attivare il servizio di vigilanza ecologica volontaria sul territorio dei Comuni aderenti alla convenzione è attribuita al Comune di Cremona, Ente capofila.

 

 

Art. 2 – ENTE ORGANIZZATORE  DEL SERVIZIO

2.1 Al Comune di Cremona è affidata, ai sensi della L. R. n. 9 del 28/02 /2005 “Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”, modificata con L. R. n.12 del 21/05/2020 l’organizzazione del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica per i territori dei Comuni ricadenti nel PLIS.

 

 

Art. 3 – FUNZIONI E ATTIVITÀ  DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

3.1 Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio, per la loro tutela e per una gestione razionale e sostenibile delle risorse ambientali, improntate sui principi di precauzione e prevenzione richiamati dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3.2 Le finalità del servizio sono attuate attraverso le seguenti attività svolte dalle guardie ecologiche volontarie:

  1. informazione sulle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
  2. divulgazione di buone pratiche ambientali e condotte di rispetto e cura per i beni ambientali, anche nell’ottica di tutela della salute pubblica;
  3. vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale;
  4. collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e per il monitoraggio ambientale;
  5. collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
  6. collaborazione con enti anche diversi da quelli di cui articolo 3, comma 3, o con associazioni, in materia di educazione ambientale e interazione con i cittadini attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale.

3.3 Al fine di tutelare e conservare la biodiversità, le guardie ecologiche volontarie:

  1. collaborano alle attività di promozione e realizzazione di interventi di conservazione, anche degli habitat naturali, e per la salvaguardia delle specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
  2. collaborano alle attività di sensibilizzazione, informazione dei cittadini e vigilanza di siti importanti per specie o anche habitat a rischio di potenziale disturbo;
  3. collaborano ad attività di sensibilizzazione e di realizzazione di interventi per il contenimento di specie esotiche invasive, sulla base delle normative nazionali e della relativa strategia regionale;
  4. partecipano, sulla base di specifica formazione, al programma di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario;

Nello svolgimento delle attività istituzionali da parte delle Guardie Ecologiche  Volontarie va privilegiato l’aspetto educativo e preventivo.

 

 

Art. 4 – COOPERAZIONE  CON I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, IDRAULICA, FORESTALE, ARPA LOMBARDIA E CON IL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

4.1. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia locale di cui alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) e con il personale degli enti di gestione dei parchi che svolge funzioni di polizia amministrativa locale:

  1. nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l’accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l’ambient e il territorio;
  2. nell’attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio e in particolare dei parchi e giardini;
  3. nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed informazione attinenti la natura, l’ambiente e il territorio.

4.2. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia idraulica di cui all’articolo 3, commi 108, lettera i) e 114, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”):

  1. nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l’accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica), nonché dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale) e dell’articolo 12 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua);
  2. nell’attività di monitoraggio e controllo delle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
  3. nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione e informazione attinenti i corpi d’acqua e le risorse idriche.

4.3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera alle attività di controllo ambientale di cui all’articolo 3, comma  1, lettera b) della legge regionale  14 agosto  1999, n. 16 (Istituzione dell’agenzia  regionale  per la protezione  dell’ambiente -ARPA).

4.4. Il  servizio  volontario  di  vigilanza  ecologica  coopera  con  il  Comando  unità  per  la  tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri nell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti:

  1. la tutela dell’ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla protezione della natura ed all’assetto del territorio;
  2. l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

4.5. Il servizio volontario di vigilanza ecologica può cooperare con i componenti del Servizio nazionale della Protezione civile, oltre che nei casi di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera e); e all’articolo 4, comma 1, lettera e), nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi.

 

 

Art. 5 – ASPIRANTI VOLONTARI E NOMINA A GEV

5.1. Le Guardie Ecologiche Volontarie prestano il proprio servizio a carattere gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, autorizzate e documentate. In nessun caso il rapporto con le Guardie Ecologiche dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro. Le modalità di accesso al servizio di vigilanza  ecologica sono disciplinate dalle leggi regionali.

5.2. Requisiti dell’aspirante GEV

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • non avere subito condanne penali definitive;
  • possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
  • essere maggiorenne  ed  avere  massimo  70  anni  alla  data  di  iscrizione  al  corso  di formazione
  • frequentare i corsi di formazione ed effettuare l’addestramento pratico;
  • superare l’esame teorico- pratico davanti alla commissione regionale;
  • conseguire la nomina a guardia giurata da parte del Prefetto.

5.3. La GEV è ammessa all’esercizio delle funzioni ed attività con il decreto di incarico dell’Ente organizzatore; il decreto di incarico individua l’ambito territoriale di competenza e indica le disposizioni normative che individuano gli ambiti di competenza del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale che individua gli ambiti normativi di competenza delle GEV. Gli ambiti di competenza del potere di accertamento non possono essere inferiori a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale.

5.4. La guardia ecologica volontaria è ammessa all’esercizio delle funzioni e attività, di cui all’articolo 3 del presente regolamento, con il decreto d’incarico di cui al comma 1, a seguito del perfezionamento delle procedure previste all’articolo 250 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), ivi compreso il relativo giuramento. L’ente organizzatore definisce le modalità concrete di conferimento dell’incarico.

5.5. La guardia ecologica di primo incarico effettua le prime ottantaquattro ore di servizio in affiancamento ad almeno una guardia ecologica che abbia svolto un minimo di due anni continuativi di servizio.

 

 

Art. 6 – NORME DI COMPORTAMENTO

I compiti e i doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie in servizio sono:

  1. svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite secondo l’ordine di servizio concordato, fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dal Responsabile del servizio; gli ordini di servizio sono rilasciati settimanalmente dal responsabile e comunicati ai referenti del servizio GEV di ogni Comune del PLIS nonché al Comando di Polizia Municipale di Cremona.
  2. operare con prudenza diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale, dando sempre precedenza  all’aspetto  preventivo  ed educativo,  collaborando con i relativi referenti e le altre guardie ecologiche alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica in materia di tutela ambientale;
  3. osservare gli obblighi derivanti dalla qualifica di pubblico ufficiale;
  4. adottare come domicilio per il rinnovo del proprio status giuridico, la sede del comune del PLIS di residenza.
  5. indossare correttamente la divisa prescritta;
  6. partecipare attivamente alle attività formative, a corsi di aggiornamento e specializzazione in seguito a modifiche normative che verranno comunicati dal servizio organizzativo o dal proprio responsabile;
  7. osservare la massima diligenza nella custodia, nell’uso e nella conservazione dei materiali e delle attrezzature in dotazione. Eventuali danneggiamenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere segnalati per iscritto al Responsabile del servizio e, dove il caso lo richieda, denunciati;
  8. assicurare almeno 168 ore/anno di servizio, che prevedono turni di almeno tre ore giornaliere, fatto salvo l’eventuale deroga motivata e temporanea concordata con il responsabile del servizio e comunicata per iscritto dall’ente organizzatore, che devono essere concordati con i volontari e comunicati settimanalmente al Responsabile del servizio. I volontari, a conclusione del servizio, devono elaborare il rapporto di servizio ed inoltrarlo al Responsabile che si farà carico di trasmetterne copia ai referenti dei Comuni interessati, nonché i verbali di accertamento per gli illeciti di cui alle specifiche competenze previste dal Decreto Regionale;
  9. compilare in modo chiaro e completo sottoscrivendoli gli atti di servizio facendoli pervenire nelle successive 48 ore al Responsabile con le eventuali motivazioni scritte in caso sia omessa la constatazione immediata;
  10. qualificarsi come Guardia Ecologica od Onoraria, vestendo la divisa e esibendo il documento di riconoscimento regionale ricevuto in dotazione.

 

 

Art. 7 – DOVERI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

7.1. Nell’espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:

  1. assicurare almeno centosessantotto ore di servizio annue dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il responsabile di servizio;
  2. svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell’ordine di servizio redatto dal responsabile.
  3. operare con prudenza, diligenza e perizia;
  4. compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio dell’ente organizzatore;
  5. qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento e portare il distintivo;
  6. attenersi alle disposizioni del responsabile del servizio relativamente ad abbigliamento, segni distintivi e uso di dotazioni individuali di servizio;
  7. partecipare alle attività di aggiornamento e specialistiche da organizzarsi periodicamente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), e alle riunioni di servizio;
  8. operare, nei rapporti con i cittadini, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità;
  9. prestare diligenza nella custodia e nell’uso dei mezzi e delle attrezzature in dotazione.

7.2. Al fine dell’espletamento del servizio le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale o d’ufficio.

 

 

Art. 8 – DOTAZIONI

8.1 Sono in dotazione alle Guardie Ecologiche:

  1. una sede presso Centro Polifunzionale Ex Colonie Padane;
  2. due automezzi per espletare i vari servizi;
  3. attrezzature, materiali e strumentazioni per le attività e i servizi all’interno del Parco. Il materiale e le attrezzature in dotazione saranno inventariati in un apposito registro. Di detto materiale le guardie ecologiche saranno personalmente responsabili. Ogni impiego del materiale in dotazione utilizzato fuori dal territorio di competenza dovrà essere autorizzato dal Responsabile del servizio.

8.2. Ad ogni guardia ecologica volontaria viene assegnata la seguente dotazione individuale:

  1. un tesserino di riconoscimento con fotografia;
  2. un distintivo del Servizio Vigilanza Ecologica volontaria predisposto dalla Regione;
  3. i capi di abbigliamento con le caratteristiche segnalate dalla Regione;
  4. le insegne raffiguranti il logo del PLIS da applicare sul vestiario e  sulle attrezzature e mezzi in dotazione;
  5. il decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata rilasciato dal Prefetto ai sensi dell’articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  6. il decreto dell’Ente organizzatore con cui viene conferito l’incarico di Guardia Ecologica.

 

Della dotazione assegnata ad ogni guardia ecologica verrà redatto apposito verbale di consegna.

 

 

ORGANIZZAZIONE  DEL SERVIZIO

 

Art. 9 – COMPITI E ATTIVITÀ  DELL’ENTE ORGANIZZATORE  DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA  E DEI COMUNI DEL PLIS

9.1 . L’Ente Responsabile del servizio GEV:

  1. organizza i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e, periodicamente, i corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche in servizio in relazione all’attività da svolgere e alla conformazione del territorio, sulla base delle direttive regionali;
  2. definisce i requisiti fisici delle guardie ecologiche volontarie, attuando le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo la disciplina applicabile al volontariato;
  3. conferisce gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie di cui all’articolo 11, rilasciano i tesserini di riconoscimento e consegnano alle guardie ecologiche volontarie i distintivi rilasciati dalla Regione;
  4. nomina il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, che di norma non può coincidere con il direttore dell’ente organizzatore;
  5. individua un coordinatore con funzioni di supporto organizzativo in base alle disponibilità manifestate dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso l’ente organizzatore;
  6. approva all’interno della Commissione di gestione del PLIS, con periodicità annuale ed in accordo con i Comuni del PLIS il programma delle attività da svolgere, la relazione ed il rendiconto finale delle attività svolte da presentare alla Regione;
  7. assicura la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
  8. i Comuni del PLIS individuano un referente amministrativo del servizio di vigilanza ecologica ed un agente di polizia locale; quest’ultimo dovrà sovraintendere il servizio presso il territorio comunale di competenza all’interno del PLIS rapportandosi con il coordinatore e con i volontari nonché con il responsabile del servizio, prestando assistenza alle GEV negli interventi concordati sul territorio e nelle scuole. Il referente amministrativo dovrà coordinarsi con il responsabile del servizio per l’espletamento dell’iter amministrativo delle pratiche attinenti al servizio di vigilanza.
  9. I referenti dei Comuni sono informati in merito ai turni di servizio ed alle attività in programma presso I territori di competenza.

9.2. Compiti del Responsabile del servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria;

  1. convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sulla normativa, sugli atti amministrativi e sulla relativa corretta applicazione, nonché sui programmi, piani e iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
  2. predispone settimanalmente gli ordini di servizio giornalieri, indicando specificatamente le zone in cui tale servizio deve essere espletato, nonché le modalità e la durata, comunque non superiore alle otto ore giornaliere, e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
  3. cura l’approvvigionamento, la distribuzione e l’efficienza delle dotazioni individuali di servizio e assicura l’osservanza della normativa statale e delle indicazioni regionali in materia di abbigliamento, segni distintivi e dotazioni individuali di servizio;
  4. vigila sul corretto uso e sulla manutenzione dei beni destinati al servizio;
  5. riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
  6. richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e cura il rilascio dei tesserini di riconoscimento;
  7. cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, unitamente ad una relazione sull’attività svolta;
  8. predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di una specifica competenza comprovata da idonea certificazione; l’attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previi accordi con gli enti competenti, sull’intero territorio regionale;
  9. garantisce un costante interscambio di informazioni operative e organizzative con il coordinatore o con i coordinatori delle guardie ecologiche volontarie.
  10. convoca le riunioni plenarie aperte a tutte le Guardie, fornendo loro tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
  11. riceve le segnalazioni e i verbali delle GEV, ed individua gli uffici comunali per l’espletamento dell’iter amministrativo e/ o giudiziario;
  12. farà pervenire entro le ore 12:00 presso la Divisione P.A.S.I. della Questura di Cremona le segnalazioni relative ad episodi di particolare rilievo occorsi il giorno precedente, nonché i fatti costituenti reato, di cui ha notiziato l’A.G.
  13. firma gli ordini di servizio delle GEV e ne inoltra copia al referente della Polizia Locale di ogni Comune del PLIS, individuato quale referente del Servizio di Vigilanza ecologica dell’Ente;
  14. riferisce periodicamente sulle attività delle GEV durante le sedute della commissione di gestione del PLIS.
  15. individua un sostituto che svolga le sue funzioni in caso di assenza o impossibilità

9.3. Compiti del Coordinatore del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria:

Il coordinatore interno è portavoce delle esigenze e proposte delle GEV e con tale qualità egli:

  • collabora con il Responsabile del Servizio nella predisposizione del programma annuale degli interventi e del rendiconto di gestione;
  • mantiene i contatti con il Responsabile del Servizio e con il referente per le GEV della Polizia Locale di ciascun Ente facente parte del PLIS
  • relaziona ogni trimestre il Responsabile del Servizio delle prestazioni effettuate dalle Guardie;
  • informa le GEV sulle novità di servizio;
  • concorda con le GEV l’impiego nei turni di servizio e nelle attività amministrative del gruppo;
  • verifica la compilazione e la perfetta regolarità dei verbali e/o rapporti di servizio;
  • sottopone alla firma del Responsabile del Servizio i relativi ordini, con indicazioni della zona, modalità e durata dei servizi;
  • comunica alle GEV con una settimana di anticipo l’elenco degli ordini di servizio almeno dei 1O gg successivi;
  • riceve i rapporti e i verbali relativi alle trasgressioni rilevate nell’espletamento del servizio provvedendo a darne seguito;
  • è responsabile della custodia del materiale e dei locali in dotazione al Servizio o assegnati e degli atti archiviati nella sede assegnata al Servizio;
  • registra le date di rinnovo dei decreti prefettizi e dei provvedimenti di incarico, sottoponendo all’attenzione del Responsabile del Servizio l’imminenza della relativa scadenza;

 

Sono causa di sostituzione:

  • inosservanza delle disposizioni e delle comunicazioni di servizio;
  • negligenza nello svolgimento dei compiti assegnati;
  • condotta che ha dato luogo a giustificati reclami presso l’Amministrazione;
  • qualsiasi altra violazione che dimostri, mediante condotta riprovevole un difetto di rettitudine o tolleranza di abusi, ovvero l’impossibilità e/ o l’inopportunità di mantenere l’interessato nell’incarico assegnato.

 

 

Art. 10 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL’INCARICO

10.1. L’incarico di guardia ecologica volontaria, può essere sospeso, da un minimo di quindici a un massimo di sessanta giorni, o revocato, secondo la disciplina di cui al punto 10.3 in caso di accertamento di irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati, imputabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, tenendo conto della  gravità  o  anche  della  eventuale reiterazione delle irregolarità accertate. Per la sospensione e la revoca dell’incarico è competente l’ente organizzatore.

10.2. L’incarico di guardia ecologica volontaria è revocato dall’ente organizzatore, secondo la disciplina di cui al comma 1, al venir meno di uno o più requisiti di cui all’articolo 5.

10.3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2:

  1. entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto, il responsabile del servizio notifica la contestazione motivata alla guardia ecologica e, per conoscenza, al Prefetto e Questore competenti per territorio;
  2. la guardia può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica; qualora non pervengano controdeduzioni o non siano adeguate a superare la contestazione notificata, l’ente organizzatore dispone la sospensione o la revoca;
  3. il procedimento garantisce il rispetto del principio del contraddittorio e deve concludersi entro centoventi giorni dalla notifica;
  4. dall’avvio del procedimento di revoca e fino alla relativa conclusione, la guardia ecologica è, in via cautelare, sospesa dall’incarico;
  5. i provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati, oltre che al soggetto interessato, al Prefetto e al Questore competenti per territorio.

10.4. Le guardie ecologiche possono permanere in servizio in base alle condizioni fisiche e alla tipologia delle mansioni assegnate, secondo quanto stabilito dall’ente organizzatore, non oltre gli ottantacinque anni di età; al compimento dell’ottantacinquesimo anno di età le guardie ecologiche ancora in servizio decadono, in ogni caso, dall’incarico.

 

Restano ferme le disposizioni di diretta vigilanza, sul servizio svolto dalla GEV, del Questore della Provincia di Cremona così come disposto dal R. D. 773 del 18/06/1931 e dal R. D. L. 1952 del 26/09/1935.

10.5. Se per motivi personali documentati o per causa di forza maggiore la guardia ecologica sia

impossibilitata a svolgere almeno le centosessantotto ore annuali di servizio, previste dall’articolo 7, può chiedere preventivamente al responsabile di servizio la sospensione volontaria fino a dodici mesi. Oltre tale periodo di sospensione l’ente organizzatore può valutare sulla revoca dell’incarico.

10.6. In tutti i casi di sospensione, revoca o cessazione per qualsiasi altra causa dall’incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all’ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

 

 

Art. 11 – GUARDIE ECOLOGICHE ONORARIE

11.1. Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare a svolgere il servizio e richiedere all’ente presso il quale prestano servizio la nomina a guardia ecologica onoraria, al fine di limitare la propria attività a quanto previsto al comma 3.

11.2. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all’ente organizzatore, presso il quale collaborano, a supporto in attività di:

  1. informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
  2. raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio ambientale;
  3. divulgazione di pratiche inerenti alla sostenibilità ambientale.

11.3. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.

11.4. Le guardie ecologiche onorarie cessano di prestare la loro collaborazione al compimento degli ottantacinque anni di età.

11.5. Non possono essere riconosciuti guardie ecologiche volontarie onorarie coloro che, nel corso della loro esperienza, abbiano subito più di una sospensione  dal servizio per determinazioni disciplinari e coloro cui sia stato revocato l’incarico da parte di uno qualsiasi degli enti organizzatori del sistema regionale.

 

 

Art. 12 – RIUNIONI PLENARIE

Le riunioni plenarie sono il momento di incontro e di discussione di tematiche di carattere generale riguardanti l’organizzazione e gli interventi sul territorio.

Alle riunioni plenarie partecipano le GEV e il Responsabile del Servizio, il Dirigente a cui afferisce il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, l’Assessore con delega alle GEV e al PLIS, il referente della funzione della Polizia Locale preposto alla Vigilanza  Ambientale di ciascun Comune del PLIS.

Le riunioni plenarie vengono convocate almeno 2 volte l’anno in via ordinaria con un preavviso ai partecipanti di almeno 15 giorni. Su richiesta di almeno 1/3 delle GEV può essere convocata in seduta straordinaria, sempre con un preavviso ai partecipanti di almeno 15 giorni.

Le riunioni plenarie sono presiedute dal Responsabile del Servizio o, in caso di impedimento, dal coordinatore.

Durante le riunioni plenarie viene nomi nato fra i presenti un segretario, col compito di redigere il verbale della riunione. Tale verbale sarà validato dal Responsabile del Servizio, anche successivamente al termine della plenaria e distribuito ai partecipanti e agli invitati entro due settimane dal termine della seduta.

La partecipazione alle riunioni  plenarie  non prevede ordine di servizio.

 

 

Art. 13 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E USO AUTOVETTURE

Nello svolgimento del servizio le GEV possono utilizzare, oltre ai mezzi comunali adibiti al servizio, i mezzi del Servizio di Trasporto Pubblico nel territorio dei comuni facenti parte del PLIS, il cui costo viene interamente rimborsato, oppure  un’autovettura  di proprietà.

Per l’utilizzo in servizio dell’autovettura  privata,  che deve  essere  preventivamente  autorizzato, il Comune corrisponde alla GEV un rimborso chilometrico pari a quanto previsto per il personale dell’Ente a condizione che il mezzo sia regolarmente assicurato e in regola con  le  norme vigenti in materia di circolazione  stradale.

 

 

Art. 14 – ATTIVITA’  DI COORDINAMENTO CON LA POLIZIA LOCALE

Le GEV si avvalgono del supporto specialistico del personale della funzione della Polizia Locale di Cremona e dei Comuni del PLIS preposta alla Vigilanza Ambientale. Il responsabile di questa funzione fungerà da referente verso le GEV e interagirà con il Responsabile del Servizio e con il coordinatore.

Il procedimento sanzionatorio successivo all’attività di accertamento svolta dalle GEV è attribuito al Corpo di Polizia Locale.

Il Comune di Cremona destina parte dei proventi riscossi per violazioni accertate  dalle  GEV  a opere  ed  attività  finalizzate   al  miglioramento   dell’ambiente,   ivi  comprese   quelle   necessarie al funzionamento  dello stesso Servizio di Vigilanza Ecologica.

La Polizia Locale provvederà con cadenza almeno trimestrale a programmare lo svolgimento di servizi coordinati GEV-Polizia Locale.

 

 

Art. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA

Tutte le GEV sono assicurate a cura della Regione Lombardia per la responsabilità civile verso terzi, per l’uso dei mezzi di servizio e contro i rischi di infortuni nell’espletamento del servizio

 

 

Art. 16 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le GEV sono assimilate ai soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 (lavoratori autonomi). Il Dirigente della Direzione o del Settore cui afferisce il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, attraverso il medico del lavoro, dovrà fornire ai volontari dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività. E’ altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenza tra le prestazioni del volontario e altre attività che si svolgono nell’ambito della medesima organizzazione.

La sussistenza dei requisiti fisici necessari allo svolgimento dell’attività di guardia ecologica volontaria è attestata dal certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente del Comune organizzatore.

 

 

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto eventualmente non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti.

Ultimo aggiornamento

24 Marzo 2023, 08:56