Regolamento PLIS
Regole d’uso e fruizione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco Art.
Regole d’uso e fruizione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco
Art. 1 Definizione ed ambito di applicazione del Regolamento
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco (di seguito denominato PLIS) è istituito ai sensi della L.R. n. 86 del 30 novembre 1983, articolo 34.
I Comuni coinvolti sono Cremona, Gerre de’ Caprioli, Bonemerse, Castelverde, Sesto ed uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo; la superficie del PLIS è attualmente di 6701,1748 ettari; l’Ente gestore è il Comune di Cremona.
Il PLIS del Po e del Morbasco ha ottenuto da Regione Lombardia il riconoscimento dell’autonomia gestionale con DGR X/6735 del 19 giugno 2017, ai sensi della legge regionale di riorganizzazione delle aree protette n. 28 del 2016.
Il presente Regolamento d’uso viene disposto ai sensi della DGR n.8/6148, art. 7.3 lettera d) e art. 9.5 per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione e gestione; il Regolamento disciplina in particolare le modalità di accesso e di fruizione del territorio compreso nel PLIS da parte dei soggetti pubblici e privati, i criteri e le modalità degli interventi di conservazione e ricostruzione della vegetazione e di prelievo e di uso delle risorse.
Art. 2 Occupazione di suolo pubblico
Non è consentita l’occupazione di suolo pubblico anche temporanea senza apposita concessione rilasciata dagli uffici competenti dell’Ente gestore.
Per l’omessa o ritardata presentazione della dichiarazione che abbia comportato l’omesso versamento si applica una sanzione del 200% del canone dovuto,con un minimo di €51,00.
Per l’omessa o ritardata presentazione della dichiarazione che non abbia comportato l’omesso versamento si applica una sanzione di € 51,00.
Art. 3 Attrezzature pubbliche e servizi al Parco
La localizzazione di attrezzature e servizi volti al miglioramento della fruizione del parco come aree di sosta, punti di osservazione faunistica, info-point, tabellazione e segnaletica di percorsi, sentieri, attrezzature per le attività ricreative e di svago, per il tempo libero, lo sport e la fruizione quotidiana del parco è consentita nel rispetto dei Regolamenti e della pianificazione al momento vigenti e previo il parere obbligatorio del PLIS.
Art. 4 Opere edilizie e infrastrutturali
I competenti Uffici comunali devono sottoporre gli interventi al parere obbligatorio e consultivo dell’Ente gestore, il quale esprime un parere anche sentita la Commissione di Gestione del PLIS.
Le opere edilizie e infrastrutturali che interessano il territorio del PLIS devono essere concepite e realizzate in modo tale da integrarsi nel paesaggio e nell’ambiente pre-esistente. Le tecnologie, le forme, i materiali, le finiture e i colori scelti devono rispondere a prestazioni di sostenibilità ambientale e paesaggistica. Per le opere che non sia possibile orientare a tali direttive devono essere previsti interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale ricorrendo anche all’uso di schermature realizzabili con dislivelli e terrapieni rivestiti di apparati vegetazionali e con l’uso di filari arborei-arbustivi autoctoni.
Inoltre dovrà essere effettuato l’esame paesistico dei progetti ove previsto dalla normativa vigente, sottoponendoli, secondo le competenze territoriali, al parere della commissione paesaggio del Comune di Cremona o al parere della Commissione Paesaggio della Provincia di Cremona.
Il responsabile dell’abuso può chiedere il permesso di costruire a sanatoria ove sussistano i presupposti di legge. Diversamente, a seconda della tipologia e gravità dell’abuso edilizio, si applicando la restituzione in pristino ovvero le sanzioni pecuniarie di legge. Sono comunque fatte salve le ulteriori sanzioni penali.
Per le violazioni del presente articolo si applica l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/81 e s.m.i. La sanzione amministrativa è prevista nella misura da un minimo di € 75 ad un massimo di € 500.
Art. 5 Cave e discariche
Si richiama quanto previsto dal Piano provinciale delle cave 2016-2026 della Provincia di Cremona. Nell’ambito del PLIS non sono ammesse nuove discariche e la disciplina di riferimento per l’individuazione dei criteri di localizzazione degli impianti è derivante dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Si richiama inoltre la DGR n. 6306 del 06/03/2017 di Regione Lombardia, con la quale si è approvata la relazione di dettaglio relativa all’individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Cremona.
Per le violazioni del presente articolo si applica l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/81 e s.m.i, salvo che per la violazione si possa applicare l’art. 29 “sanzioni” della L.R. n. 14 dell’8.8.1998 “nuove norme per la disciplina della coltivazione dei sostanze minerali di cava”.
Art. 6 Recinzioni e strutture precarie
E’ vietata la realizzazione di recinzioni di ogni tipo, forma e materiale, salvo che per esigenze o iniziative di carattere estemporaneo legate alla migliore fruizione del parco, previo accordo con l’Ente gestore.
Le recinzioni a carattere permanente di stretta pertinenza dei fabbricati esistenti devono essere realizzate:
- in siepe viva con vegetazione autoctona;
- in rete metallica senza muretto di sostegno a terra, esclusivamente nelle aree di stretta pertinenza dei fabbricati rurali;
- recinzioni di tipo tradizionale possono essere realizzate previo parere favorevole della competente Commissione per il Paesaggio.
Non è consentito impiantare baracche e capanni di ogni tipologia ed installare orti abusivi, nelle golene dei corsi d’acqua, ai bordi delle zone umide, lungo canali e scarpate e in ogni altra area ove vi sia un divieto.
Per le violazioni del presente articolo si applica l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni salvo che per la violazione sia già prevista una specifica sanzione.
Nel caso in cui siano stati effettuati degli inserimenti vietati dal presente Regolamento, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell’area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l’uniformità del ripristino.
La sanzione amministrativa è prevista nella misura da un minimo di € 75 ad un massimo di € 500.
Art. 7 Spazi destinati a verde, aree naturalistiche e aree protette
Nelle aree pubbliche del PLIS o nelle aree non in concessione ai privati è vietato danneggiare, asportare e tagliare ogni tipo di piante, siano esse arboree, arbustive ed erbacee, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria direttamente promossi dall’Ente gestore o dai Comuni aderenti.
All’interno del PLIS sono individuate e segnalate con apposita cartellonistica le rilevanze naturalistiche, storiche e paesaggistiche che costituiscono i poli attrattivi di maggior interesse per la fruizione pubblica.
Le pratiche agricole dovranno attenersi alle prescrizioni normative vigenti per quanto riguarda lo spandimento dei reflui zootecnici.
Non è consentito nell’esercizio delle normali pratiche agronomiche l’utilizzo di fanghi di depurazione, anche trattati, provenienti da reflui urbani di cui non sia comprovata l’assenza di sostanze dannose per l’ambiente.
L’utilizzo di fertilizzanti o di sostanze chimiche deve essere contenuto alle reali necessità colturali.
Nel caso in cui siano stati effettuati dei danneggiamenti agli spazi destinati a verde, alle aree naturalistiche e alle aree protette, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell’area e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l’uniformità del ripristino.
Fatta salva l’applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambientale), della la normativa penale in materia di tutela dell’ambiente e della normativa di specie, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Art. 8 Tutela paesistico-ambientale e salvaguardia degli ambienti naturali e antropici
Ai fini della tutela paesistico-ambientale del territorio, all’interno del PLIS si applicano gli indirizzi e le prescrizioni della normativa vigente in materia ambientale, ecologica e forestale.
Nello specifico si richiama il Piano Territoriale Regionale(PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005 che ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D. Lgs. n. 42/2004).
Si richiama anche quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cremona (PTCP), approvato con Deliberazione n. 66 del 08.04.2009 e i contenuti del PGT dei singoli Comuni del PLIS, ove maggiormente prescrittivi.
Art. 9 Tutela della flora spontanea e degli impianti di forestazione di ripristino
Nelle aree pubbliche o demaniali del PLIS è vietato:
- danneggiare in qualsiasi maniera la vegetazione di ogni tipo sia arborea, arbustiva che erbacea;
- asportare i fiori dagli alberi e dagli arbusti, nonché raccogliere i lori frutti e commercializzarli;
- asportare la cotica erbosa, la lettiera e lo strato superficiale del terreno, i rami, i tronchi secchi e lo strato umifero del terreno;
- arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme/capanne, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi;
- eliminare la vegetazione arborea o arbustiva con il fuoco o l’impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d’acqua artificiali o naturali, le scarpate, i margini delle strade, le separazioni dei terreni
Per mettere a dimora qualsiasi tipo di pianta autoctona e non autoctona, è necessaria apposita autorizzazione dell’Ente gestore.
Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Art. 10 Tutela della fauna
È vietato danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, appartenenti alla fauna vertebrata e invertebrata, raccogliere o distruggere i loro nidi e le loro tane e danneggiare i loro ambienti.
Per quanto riguarda la fauna oggetto di attività venatoria e piscatoria si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 26/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio abientale e disciplina dell’attività venatoria” e della L.R. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e s.m.i. e dalla Legge n. 157 dell’11/02/1992 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.m.
È obbligatorio attenersi a quanto espressamente previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale e Regionale, approvato con Delibera di Giunta Provinciale 132 del 07/09/05 e modificato con DGP 188 del 9/7/2013.
È vietato liberare/immettere animali non appartenenti alla fauna locale; è vietato introdurre animali, anche appartenenti a specie autoctone, senza l’autorizzazione dell’Ente gestore del PLIS.
È vietato l’abbandono di animali ed è altresì vietato seppellire animali morti.
Fatta salva l’applicazione della normativa penale in materia di maltrattamento degli animali e quanto previsto dagli art. 30 e 31 della Legge n. 157 dell’11/02/1992, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Art. 11 Tutela dal pericolo di incendi
È vietata l’accensione di fuochi di ogni tipo, gettare a terra mozziconi di sigaretta, fiammiferi, petardi, “lanterne volanti” e qualunque altra cosa che possa generale rischio di incendi.
È vietato introdurre generatori di energia elettrica di qualsiasi genere, benzina, alcool, gasolio, bombole di gas, batterie per autovetture e similari; questo divieto non si applica nelle aree autorizzate dall’Ente gestore e nelle pertinenze dei privati.
Si richiama inoltre quanto previsto dalla D.g.r. 29 dicembre 2016 – n. X/6093 ”Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 (Legge n. 353/2000)”.
Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Art. 12 Tutela dei corsi d’acqua e delle zone umide
Nei corsi d’acqua, nei canali e nelle zone umide presenti all’interno del PLIS è vietato:
- immettere pesci o ogni altro animale, fatti salvi i Piani di ripopolamento e di tutela ittica approvati dalla Provincia e dalla Regione;
- pescare tranne dove consentito;
- buttare alimenti in genere e gettare oggetti di qualsiasi tipo;
È comunque vietato distruggere, alterare, inquinare e ridurre le zone umide, i bodri, le paludi, i laghetti, le lanche, gli stagni, le fasce marginali dei corsi d’acqua e le spiagge, inoltre sono vietate tutte quelle attività a cui fa espressamente riferimento la normativa vigente per la tutela delle acque.
Fatta salva l’applicazione della Legge n. 394 del 6/12/1991 e delle sue recenti modifiche ed integrazioni nella parte relativa alle sanzioni, per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Art. 13 Esercizio del pascolo
È vietato il pascolo ed il transito di armenti, greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali nelle aree attrezzate all’uso pubblico, nelle aree di riforestazione non a scopo di reddito, nelle aree demaniali in concessione ai Comuni aderenti al PLIS, in tutte le aree adibite ad uso pubblico o utilizzate per manifestazioni pubbliche o di interesse pubblico, in tutte le aree in cui siano in vigore specifiche ordinanze di divieto.
Può essere formulata apposita richiesta scritta per l’autorizzazione al pascolo vagante in cui andranno indicati: la data di inizio e di fine del periodo di pascolo, nonchè il numero di capi. L’Ente gestore valuterà la richiesta e solo se in presenza di luoghi adatti allo scopo potrà concederne l’utilizzo; a tale proposito è possibile stipulare convenzioni con i privati.
Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Art. 14 Attività e manifestazioni
Le differenti attività di fruizione, ludiche e sportive che si intendono effettuare all’interno delle aree del PLIS sono soggette a preventivo parere da parte dell’Ente gestore, da richiedersi con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento; l’Ente si riserva di indicare eventuali limitazioni o correttivi per lo svolgimento delle stesse. Per il loro svolgimento devono essere privilegiate le aree attualmente attrezzate a scopi ludici e lontane da zone ritenute di pregio ambientale e naturalistico.
Per ogni manifestazione pubblica o privata di interesse pubblico, in quanto aperta a tutti, che si svolga nelle aree del PLIS, l’Ente gestore determina una somma a titolo cauzionale il cui importo deve essere preventivamente depositato a cura del soggetto organizzatore della manifestazione.
Qualora nel corso di manifestazioni pubbliche indette da organizzazioni private si verifichino danni di qualsiasi genere al patrimonio del PLIS sia pubblico che privato, l’abbandono e la dispersione di rifiuti, la collocazione di materiali di segnaletica, la posa di particolari strutture logistiche, sarà cura delle organizzazioni medesime provvedere a loro spese al pieno ripristino dei luoghi ed al risarcimento in solido degli eventuali danni arrecati ad Enti pubblici o a proprietari privati.
Art. 15 Campeggio
La pratica del campeggio, il posizionamento di tende o qualsiasi altra struttura di pernottamento temporanea non è consentito al di fuori delle aree appositamente destinate ed attrezzate, ivi comprese le zone degli spiaggioni lungo il fiume. L’Ente gestore può concedere speciali deroghe in occasione di particolari situazioni connesse a manifestazioni pubbliche; la suddetta deroga deve essere richiesta all’Ente gestore almeno 45 giorni prima dell’evento in programma.
Per l’effettuazione di attività sportive direttamente connesse con il fiume, chi intende posizionare tende o altre strutture atte al campeggio nel rispetto della normativa di settore, per una permanenza di una notte deve segnalare la propria presenza al Comune competente per territorio; ove la permanenza sia superiore ad una notte, il Comune ospitante prevederà il pagamento di una somma la cui entità verrà definita e preventivamente comunicata, così come la prassi relativa alla riscossione. La ricevuta della segnalazione e dell’eventuale pagamento dovrà essere esibita al personale abilitato in caso di controlli.
Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600.
Art. 16 Raccolta di rifiuti
I fruitori del PLIS devono utilizzare gli appositi contenitori porta rifiuti presenti nelle piazzole attrezzate. È vietato l’abbandono dei rifiuti comunque prodotti.
Nelle aree non attrezzate e non dotate di cestini in quanto in esse è privilegiata la fruizione di tipo naturalistico-ambientale, i rifiuti eventualmente prodotti devono essere direttamente recuperati dai fruitori del Parco che avranno cura di conferirli successivamente nei punti di raccolta differenziata.
Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Art. 17 Fruibilità degli spazi d’uso pubblico: criteri di comportamento e responsabilità
Tutti coloro che intendono fruire delle aree del PLIS sono tenuti ad un comportamento responsabile e sono altresì tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti o di svolgere attività che possano arrecare disturbo o pericolo alla normale fruibilità.
I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all’ordine pubblico, alla pubblica decenza e buon costume.
Nei luoghi pubblici o in vista del pubblico è vietato compiere atti o esporre cose, contrari al pubblico decoro o all’igiene o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone.
E’ vietato esporsi nelle vie, negli esercizi e nelle aree destinate ad uso pubblico in costumi indecorosi.
Sono vietate tutte le attività direttamente e/o potenzialmente pericolose per i frequentatori del PLIS e quelle che possono causare rischio o pericolo per l’incolumità pubblica o danno alla proprietà sia pubblica che privata.
È vietato danneggiare, deteriorare, imbrattare o recare qualsiasi danno ai manufatti pubblici e privati, in particolare alle attrezzature funzionali al PLIS, alla segnaletica e agli arredi.
Fatta salva l’applicazione della normativa penale in materia di pubblica sicurezza, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Art. 18 Conduzione dei cani
I cani devono essere tenuti sotto la diretta sorveglianza dei loro conduttori; con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso in quanto vi è la presenza di fauna selvatica o di impianti arboreo-arbustivi di recente impianto.
L’uso del guinzaglio è sempre richiesto qualora si percorrano strade o sentieri dove vi è la presenza di altra utenza. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l’incolumità delle persone e degli altri animali.
I proprietari devono provvedere alla rimozione delle deiezioni dei propri animali.
Gli Agenti di Polizia Locale e Provinciale e le GEV possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l’immediato allontanamento dal PLIS di cani, ovvero ordinare ai proprietari l’uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 300.
Art. 19 Affissioni e attività di pubblicizzazione
È vietato collocare locandine o manifesti al di fuori degli appositi impianti ed è specificatamente fatto divieto di apporre pubblicità sugli alberi, sugli arredi, sulla segnaletica e sui manufatti presenti nel PLIS.
Sono altresì vietate le attività di diffusione di materiale pubblicitario, se non debitamente autorizzate, consegnato direttamente a persone, posto sui veicoli in sosta, i volantinaggi nonché lasciare detti materiali in luoghi e spazi pubblici e nelle aree di interesse naturalistico.
In caso di manifestazioni debitamente e preventivamente autorizzate da parte dell’Ente gestore del PLIS che prevedano la diffusione di materiale informativo e/o pubblicitario, sarà cura dell’organizzazione accertare che questo non sia lasciato nelle aree del PLIS. In tale caso il recupero di detti materiali sarà a cura dell’organizzazione medesima.
Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Art. 20 Accordi con enti ed associazioni
Si rimanda a specifici accordi/convenzioni/protocolli d’intesa con associazioni ed enti per affidare funzioni gestionali o aspetti di promozione ed educazione ambientale, nel rispetto dei principi di salvaguardia enunciati dal presente Regolamento.
Art. 21 Limitazioni alla fruibilità
L’Ente gestore, su indicazione degli uffici competenti, può disporre la chiusura temporanea di alcune aree del PLIS per operazioni di manutenzione o per motivi di pubblica sicurezza. Inoltre può limitare l’accesso a particolari siti con apposita cartellonistica, al fine di tutelare l’ambientale e a protezione di particolari aspetti della vegetazione o della fauna presenti.
Ognuno è responsabile per i danni di qualsiasi misura arrecati personalmente o da minori a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.
E’ consentito il transito di cavalli o altri equini, salvo nelle aree in cui è presente uno specifico divieto.
Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 300.
Art. 22 Circolazione all’interno del PLIS
La circolazione su strade ricadenti nell’area del PLIS è disciplinata dalle norme del Nuovo Codice della Strada; negli ambiti territoriali non direttamente regolamentati dal Nuovo Codice della Strada è comunque vietata la circolazione di qualsiasi tipo di veicolo al di fuori di strade e percorsi appositamente approntati per tali scopi e debitamente segnalati.
È in ogni caso vietato circolare al di fuori delle aree appositamente segnalate con veicoli destinati al motocross, veicoli Quad e ATV, moto fuoristrada, enduro, supermotard ed ogni altro mezzo e veicolo che possa pregiudicare la sicurezza e la quiete di utenti e fruitori del PLIS e che possa arrecare danni e disturbo a flora e fauna. Ogni altra circolazione con qualsiasi finalità dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune competente; si intende consentita la circolazione di attrezzature agricole Quad, Atv e Utv per le sole finalità inerenti il loro utilizzo nelle attività di agricoltura. Particolari manifestazioni che prevedono l’uso di motoveicoli e biciclette devono essere preventivamente autorizzate dall’Ente gestore (con richiesta di parere da richiedere almeno 45 giorni prima della data presunta dell’evento) per dimostrare di non interferire e/o danneggiare la flora e la fauna protetta.
Le biciclette devono di norma utilizzare per la loro circolazione le piste ciclabili e i sentieri, con esclusione delle zone esclusivamente riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale. È vietato per gruppi di ciclisti procedere a forte andatura nel rispetto di tutti gli utenti all’interno del PLIS.
È vietata la circolazione fuori dagli appositi spazi ed in particolare nelle aree con presenze erbacee e floristiche sia d’impianto che spontanee, sulle scarpate e, in particolare, nelle aree in cui sono effettuati interventi di rimboschimento. Le stesse norme si applicano all’uso degli altri mezzi non motorizzati quali pattini, monopattini, tavole su ruote. Non è ammessa la chiusura dei percorsi ciclo-turistici convenzionati con sbarre e altri mezzi che ostacolino la viabilità ciclo-pedonale. Nel caso in cui siano stati effettuati dei danneggiamenti che possano aver arrecato danni e disturbo alla flora e fauna, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell’area e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l’uniformità del ripristino.
Per la violazione delle norme di cui al presente articolo si applica il Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23 Segnaletica
Il perimetro del PLIS è individuato e delimitato da apposita segnaletica predisposta secondo le indicazioni della Segnaletica regionale di cui alla D.G.R. n. 7/17173 del 16.04.04 “Sistema della segnaletica nelle aree protette regionali”. Tutta la segnaletica posizionata nell’area del PLIS fa riferimento alle indicazioni regionali, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale e Provinciale.
Art. 24 Zone di sosta veicolare e parcheggi
Le aree di sosta sono indicate con apposita segnaletica; all’interno delle stesse non è consentito:
- lavare automezzi o effettuare operazioni di manutenzione e riparazione degli stessi;
- lasciare veicoli in sosta prolungata;
- montare tende ed attrezzature da campeggio, pernottare con camper, autocaravan, roulotte e furgoni attrezzati;
- accendere fuochi o effettuare
Non è consentita la sosta di veicoli a motore al di fuori delle aree appositamente delimitate.
Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Art. 25 Vigilanza e sanzioni
La vigilanza, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 86/1983, è esercitata dall’Ente gestore del Parco, tramite l’affidamento al personale preposto della Polizia Locale comunale e provinciale e alle GEV del PLIS. Con essi collaborano gli organi di Polizia dello Stato, il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell’Arma dei Carabinieri, le Guardie venatorie volontarie (GVV) e le Guardie Ittiche Volontarie.
Tutti i cittadini che si renderanno responsabili di infrazioni e danni al territorio ed alle attrezzature all’interno del PLIS, risponderanno personalmente del danno causato ai sensi delle normative e dei regolamenti vigenti anche in ordine a responsabilità amministrative e penali derivanti dalle proprie azioni.
Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui all’art. 27 e ss della L.R. 86/1983 le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dal presente Regolamento.
Per le violazioni delle norme del presente regolamento si applica l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni salvo che per la violazione sia già prevista una specifica sanzione.
Art. 26 Norma transitoria
In attesa che i singoli Regolamenti dei Comuni facenti parte del PLIS si adeguino a quanto previsto dai presenti articoli, questo Regolamento prevale sui Regolamenti dei Comuni aderenti al suddetto Parco.
Art. 27 Rapporti con le norme in vigore e norma di rinvio
Il presente Regolamento è redatto in conformità agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai Piani di Governo dei Comuni facenti parte del PLIS, agli indirizzi disposti dalla Regione Lombardia e dall’Amministrazione Provinciale di Cremona, alle modalità gestionali delle aree del PLIS.
Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si fa comunque riferimento alla normativa vigente (regionale, nazionale, comunitaria) per ogni specifica materia.
In caso di modifica di norme sovraordinate che possono generare contrasto con il presente regolamento varranno comunque le norme più restrittive fino all’eventuale aggiornamento del Regolamento stesso.
Ultimo aggiornamento
21 Aprile 2023, 13:41